Certificazione frigorista

Frigorista ed F-Gas impresa

  • LICENZA EUROPEA PER OPERATORE FRIGORISTA (UE 2015/2067)
  • CERTIFICAZIONE EUROPEA PER IMPRESA F-GAS (UE 2015/2067)

Dopo l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9/1/2019 il DPR 16/11/2018 N. 146, del “Regolamento recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”, molti soggetti si sono proposti alle aziende interessate (es. autoriparatori e installatori di impianti) per proporre percorsi formativi o assistenza specifica per quanto riguarda questi gas fluorurati. Si ritiene quindi opportuno chiarire il significato di alcune definizioni stabilite dalla normativa al fine di non fare confusione su ruoli e su strumenti.

Premessa

Il regolamento (UE) n. 517/2014 riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati di seguito (riportati nell’allegato I del regolamento stesso), l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all’articolo 8 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi), e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all’articolo 9 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi) e all’allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel regolamento stesso.

Il Regolamento approvato con il DPR 16/11/2018, n. 146

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei regolamenti emanati dalla Commissione europea in esecuzione dello stesso.

Definizioni

Si applicano le definizioni del regolamenti (UE) n. 517/2014, n. 2015/2067, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007 (riportate in fondo nei riferimenti legislativi). Inoltre si devono considerare anche le definizioni o i chiarimenti di seguito riportati:

  1. operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso);
  2. organismo di accreditamento: “Accredia” è l’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 2 del DM 22/12/2009);
  3. accreditamento: attestazione da parte dell’Organismo di accreditamento (Accredia) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
  4. schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonché di attività svolte dall’Organismo di accreditamento (Accredia) per la concessione, l’estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
  5. certificato di accreditamento: documento attestante l’accreditamento di un organismo di valutazione della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del DPR 16/11/2018 N. 146;
  6. valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;
  7. organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  8. schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità per l’attestazione di conformità di un servizio o di una persona;
  9. organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 2 (gli articoli citati sono riferiti al DPR 16/11/2018 N. 146;
  10. organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d’esame per le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del 16/11/2018 N. 146;
  11. organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del 16/11/2018 N. 146;
  12. tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;
  13. Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica;
  14. Registro: registro telematico nazionale di cui all’articolo 13 del DPR 16/11/2018 N. 146

Regolamento (UE) n. 517/2014 – Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “gas fluorurati ad effetto serra”, gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell’allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
  2. “idrofluorocarburo”, un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
  3. “perfluorocarburo”, un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio;
  4. “potenziale di riscaldamento globale”, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell’anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell’allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (“Valori 2001 IPCC GWP”);
  5. “preparato”, ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell’allegato I;
  6. “operatore”, una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore (il regolamento approvato con il DPR 16/11/2018 N. 146, stabilisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso);
  7. “immissione in commercio”, la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l’importazione nel territorio doganale della Comunità;
  8. “uso”, l’impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento;
  9. “pompa di calore”, un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore;
  10. “sistema di rilevamento delle perdite”, un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l’operatore in caso di perdita; “sistema ermeticamente sigillato”, un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;
  11. “contenitore”, un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra;
  12. “contenitore non ricaricabile”, un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
  13. “recupero”, la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori;
  14. “riciclaggio”, il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base; “rigenerazione”, il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento;
  15. “distruzione”, il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra;
  16. “applicazione o apparecchiatura fissa”, un’applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento;
  17. “aerosol a fini ludico-decorativi”, aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell’allegato della direttiva 94/48/Ce

Regolamento (CE) n. 1493/2007

Relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Parte 2 – Definizioni

  1. Gas fluorurati ad effetto serra: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014 e i preparati contenenti tali sostanze, escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
  2. Preparato (l’industria definisce spesso i preparati “miscele”): una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/2014 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Nota: per “produzione di un preparato contenente gas fluorurati ad effetto serra” si intende la produzione dei componenti del preparato e non il processo di miscela.
  3. Immissione in commercio: la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di quantità alla rinfusa di gas fluorurati ad effetto serra, e comprende nel territorio doganale della Comunità, esclusi i gas contenuti nelle apparecchiature.
  4. Coproduttore comunitario: un produttore di gas fluorurati ad effetto serra nella Comunità con il quale un altro produttore può avviare transazioni (cioè la compravendita di gas fluorurati ad effetto serra).
  5. Materia prima: qualsiasi sostanza che subisce una trasformazione chimica in un processo che la converte interamente a partire dalla composizione originaria e le cui emissioni sono insignificanti.
  6. Rigenerazione: il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento.
  7. Riciclaggio: il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base.
  8. Distruzione: il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra.

Regolamento (UE) n. 2015/2067 – Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “installazione”, l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
  2. “manutenzione o riparazione”, tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 14, e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite.

Regolamento (CE) n. 304/2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “installazione”, il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio;
  2. “manutenzione o riparazione”, tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio Regolamento (Ce) n. 305/2008 Riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
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